Art. 14.
    Ai  sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il  competente  ufficio  dell'Istituto  per  le finalita' di gestione
della selezione. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della  selezione  o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto.
Il commissario straordinario: Zaratti