Art. 4.
    La  borsa  avra'  la durata di un anno e non e' prorogabile. Essa
non  e'  cumulabile  con  altre  borse,  ne'  con  analoghi assegni o
sovvenzioni.  Il suo godimento e' incompatibile con qualsiasi impiego
pubblico o privato.
    L'importo  della  borsa  sara' di lire diciottomilioni lordi, con
pagamento in rate mensili posticipate di uguale importo.
    L'Istituto  sperimentale  per  la  cerealicoltura  stipulera'  un
contratto    di   assicurazione   per   far   fronte   ad   eventuali
responsabilita'  derivanti  da  infortuni nei quali il borsista possa
incorrere nel periodo di espletamento della borsa di studio.