Art. 4. La borsa avra' la durata di un anno e non e' prorogabile. Essa non e' cumulabile con altre borse, ne' con analoghi assegni o sovvenzioni. Il suo godimento e' incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato. L'importo della borsa sara' di lire diciottomilioni lordi, con pagamento in rate mensili posticipate di uguale importo. L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura stipulera' un contratto di assicurazione per far fronte ad eventuali responsabilita' derivanti da infortuni nei quali il borsista possa incorrere nel periodo di espletamento della borsa di studio.