Art. 9. La borsa verra' conferita con delibera del commissario dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma secondo la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice. La borsa o gli eventuali periodi residui che, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si rendano disponibili, saranno assegnati ai successivi idonei secondo l'ordine di graduatoria; non sara assegnabile un periodo residuo che risulti inferiore a sei mesi. La delibera del commissario, corredata dagli atti della commissione giudicatrice, verra' trasmessa al Ministero delle politiche agricole per la relativa approvazione.