Art. 9.
    La   borsa   verra'   conferita   con  delibera  del  commissario
dell'Istituto  sperimentale  per la cerealicoltura di Roma secondo la
graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
    La  borsa  o  gli  eventuali  periodi residui che, per rinuncia o
decadenza dei vincitori, si rendano disponibili, saranno assegnati ai
successivi   idonei   secondo   l'ordine  di  graduatoria;  non  sara
assegnabile un periodo residuo che risulti inferiore a sei mesi.
    La   delibera   del   commissario,  corredata  dagli  atti  della
commissione   giudicatrice,   verra'  trasmessa  al  Ministero  delle
politiche agricole per la relativa approvazione.