Art. 5. Valutazione dei titoli I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione post-laurea), alla propria attivita' scientifica e professionale ed ogni altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti, in carta semplice (in originale o in copia conforme all'originale. La conformita' all'originale potra' risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - ovvero autocertificazione). Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) avvalersi di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera. I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati da autorita' e uffici competenti, essi dovranno contenere, oltre alle generalita' complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione; i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Alla documentazione redatta in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla stessa autorita' consolare, che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di selezione. La commissione disporra' di un punteggio complessivo pari a 100 punti. Ai titoli e pubblicazioni sara' riservato un punteggio sino al 30%; al colloquio il rimanente 70%. Prima di procedere alla valutazione dei titoli la commissione stabilira' i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi. L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.