Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    I  titoli  presentati  in allegato alla domanda di partecipazione
alla  selezione,  relativi al curriculum degli studi (inclusivo della
formazione   post-laurea),   alla  propria  attivita'  scientifica  e
professionale ed ogni altro attestato ritenuto utile, potranno essere
esibiti,  in  carta  semplice  (in  originale  o  in  copia  conforme
all'originale.  La  conformita'  all'originale  potra'  risultare  da
dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato
ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 47 del decreto del Presidente
della    Repubblica    n. 445   del   28 dicembre   2000   -   ovvero
autocertificazione).
    Laddove  il  candidato  non  intenda,  o non possa (ex art. 3 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)
avvalersi  di  dichiarazione  sostitutiva  di certificazioni ai sensi
dell'art. 46  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre  2000,  i  documenti  ed  i certificati vanno prodotti in
carta libera.
    I  certificati  relativi  ai titoli dovranno essere rilasciati da
autorita'  e  uffici  competenti, essi dovranno contenere, oltre alle
generalita' complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla
loro valutazione; i certificati rilasciati dalle competenti autorita'
dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi
alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e debbono altresi'
essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari italiane.
Alla   documentazione  redatta  in  lingua  straniera  dovra'  essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana autenticata dalla stessa
autorita'  consolare,  che  ne  attesta la conformita' all'originale,
dopo  aver  ammonito  l'interessato  sulle  conseguenze  penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.
    Non  saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti  dopo  il termine ultimo per la presentazione delle domande
di selezione.
    La  commissione  disporra'  di  un  punteggio  complessivo pari a
100 punti.
    Ai  titoli  e  pubblicazioni sara' riservato un punteggio sino al
30%; al colloquio il rimanente 70%.
    Prima  di  procedere  alla  valutazione dei titoli la commissione
stabilira'  i  criteri  oggettivi e predeterminati per la valutazione
degli stessi.
    L'amministrazione  non  assume  alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.