Art. 7. Graduatoria di merito I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sara' approvata con provvedimento amministrativo ed affissa all'albo dell'Istituto. Dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugnative. Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella suddetta graduatoria di merito per aver riportato il maggior punteggio finale. Dalla suddetta graduatoria potranno essere attinti eventuali candidati risultati idonei per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001, in considerazione delle esigenze della didattica linguistica, secondo le previsioni del regolamento concorsuale dell'ateneo emanato con decreto rettorale n. 1267 del 25 agosto 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.