Art. 9.

            Impegni contrattuali e trattamento economico

    La  prestazione  d'opera dell'esperto e collaboratore linguistico
di   lingua  madre  consistera'  nello  svolgimento  delle  attivita'
previste  nell'art. 51  del  contratto collettivo nazionale di lavoro
del  personale del comparto Universita' (1994/1997) ed in particolare
all'art. 6 del presente bando.
    L'impegno contrattuale annuale sara' determinato in conformita' a
quanto  previsto  dall'art. 51  del contratto collettivo nazionale di
lavoro (1994/1997). I compiti e la programmazione dell'orario saranno
stabiliti  dai responsabili della formazione linguistica in relazione
alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere.
    L'eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di  lingua  madre  ad  altra  facolta' o la suddivisione dell'impegno
orario  contrattuale  fra  diverse  facolta'  saranno predisposte dal
Centro per la didattica linguistica.
    L'Istituto  procedera'  annualmente,  mediante  il  Centro per la
didattica   linguistica,  alla  verifica  dell'attivita'  svolta  dal
collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua.
    Al   personale   assunto   e'  consentito,  previa  comunicazione
all'amministrazione,  l'esercizio  di altre prestazioni di lavoro che
non  arrechino  pregiudizio  alle  esigenze  di  servizio e non siano
incompatibili  con  le  attivita'  istituzionali dell'amministrazione
stessa.
    Al  collaboratore  ed esperto linguistico compete, in proporzione
all'impegno  orario  richiesto,  la  retribuzione oraria prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche' l'eventuale
trattamento  integrativo  di  ateneo in relazione alle valutazioni di
cui  all'art. 51,  comma 5,  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro,  e l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi delle
vigenti disposizioni.
    Per  ogni  aspetto  non  disciplinato  dall'art. 51 del contratto
collettivo  nazionale di lavoro 1994/1997, dagli articoli 52 e 19 del
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro   1998/2001   e  dal
decreto-legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito con modificazioni,
nella  legge  21 giugno 1995, n. 236, al personale di cui trattasi si
applica   il   trattamento   normativo   previsto  per  il  personale
tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale.