Art. 11. Modalita' di erogazione L'importo delle borse viene corrisposto per il 25% all'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione presso l'universita' prescelta, per il 25% all'avvenuta conferma dell'inizio della frequenza del corso da parte dell'universita', e per il rimanente in due rate posticipate di pari importo. La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia delle prescritte relazioni in ordine all'andamento degli studi; c) qualora dalle relazioni o dalle valutazioni di merito riportate dai borsisti o dalle informazioni assunte risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso. La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della rata corrisposta anticipatamente nel caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.