Art. 11.

                       Modalita' di erogazione

    L'importo  delle  borse viene corrisposto per il 25% all'avvenuto
perfezionamento  dell'iscrizione  presso l'universita' prescelta, per
il 25% all'avvenuta conferma dell'inizio della frequenza del corso da
parte dell'universita', e per il rimanente in due rate posticipate di
pari importo.
    La  Banca  d'Italia  si  riserva di non corrispondere le rate non
ancora maturate:
      a) nel   caso  di  interruzione,  sia  pure  temporanea,  della
frequenza del corso di studi;
      b) nel   caso   di  omesso  invio  alla  Banca  d'Italia  delle
prescritte relazioni in ordine all'andamento degli studi;
      c) qualora  dalle  relazioni  o  dalle  valutazioni  di  merito
riportate  dai  borsisti  o  dalle  informazioni  assunte risulti che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
    La   Banca   d'Italia   chiedera'   la  restituzione  della  rata
corrisposta  anticipatamente  nel  caso  in  cui l'assegnatario della
borsa non inizi la frequenza del corso di studi.