Art. 7.

    Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse

    Gli  assegnatari  delle  borse  di  studio  devono  presentare la
documentazione  che  verra'  loro  richiesta secondo le modalita' e i
termini indicati.
    Nell'ambito  della  documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese  anche  le  dichiarazioni  relative  all'esistenza o meno di
condanne  penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o  di  sottoposizione  a  misure  di  sicurezza,  ovvero  di  carichi
pendenti.
    La  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di procedere alla
verifica  del  possesso  dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati.
    L'accertamento  del  mancato  possesso di uno o piu' requisiti di
partecipazione  comporta  la  revoca dell'assegnazione della borsa di
studio  e  preclude la possibilita' di essere chiamato a sostenere la
prova d'esame di cui al successivo art. 13.