Art. 8. Adempimenti per la fruizione Gli assegnateri devono comunicare alla Banca d'Italia l'universita' (e il Paese) che ha accettato la domanda di partecipazione al corso di perfezionamento tra quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Gli stessi sono tenuti a seguire il corso di studi nel Paese e nella universita' indicati. Eccezionali richieste di cambiamento di universita' possono essere presentate soltanto in presenza di validi e documentati motivi tra i quali, in particolare, la non ammissione da parte dell'universita' prescelta e devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia.