Art. 8.

                    Adempimenti per la fruizione

    Gli   assegnateri   devono   comunicare   alla   Banca   d'Italia
l'universita'   (e   il   Paese)  che  ha  accettato  la  domanda  di
partecipazione  al corso di perfezionamento tra quelle indicate nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso.  Gli  stessi sono tenuti a
seguire  il  corso  di  studi nel Paese e nella universita' indicati.
Eccezionali  richieste  di  cambiamento di universita' possono essere
presentate  soltanto in presenza di validi e documentati motivi tra i
quali,  in  particolare,  la non ammissione da parte dell'universita'
prescelta e devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia.