Art. 11.

                             Prove orali

    I  candidati  ammessi  alla prova orale saranno convocati a mezzo
raccomandata  a/r almeno quindici giorni prima della prova stessa. La
prova  orale  consistera' in un colloquio avente ad oggetto le stesse
materie delle prove scritte. Nel corso della prova orale il candidato
dovra' dimostrare la conoscenza di una delle lingue indicate ai sensi
dell'art. 4  n. 13) del presente bando e dei sistemi informatici Word
e  Works.  La  commissione valutera' anche la capacita' professionale
acquisita  dal  candidato  ed  evidenziata  nel  curriculum da questi
allegato  alla  domanda.  La  valutazione  sulla  prova  orale verra'
espressa  in  trentesimi  ed  avra' carattere complessivo di tutte le
prove  sostenute  dal  candidato  nel  corso  delle  prove  orali. Il
colloquio  si  intende superato con il conseguimento del punteggio di
21/30.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alle  prove  orali,  la
commissione  giudicatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati, che sara' affisso
nella sede dell'ordine, o, se diversa, nella sede delle prove.