Art. 7. T i t o l i Il candidato deve presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, riguardante il possesso dei titoli con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio. Le dichiarazioni di cui sopra, che non siano sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente responsabile del procedimento, devono essere accompagnate da fotocopia non autenticata di un documento di identita' del dichiarante in corso di validita'. L'amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. E' facolta' dei candidati allegare alla domanda in luogo delle dichiarazioni sostitutive i documenti in carta libera in originale o copia conforme all'originale, che provino legalmente il possesso dei titoli.