Art. 7.

                            T i t o l i

    Il  candidato  deve presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli  articoli  46  e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000  n. 445,  riguardante  il  possesso  dei titoli con
l'indicazione  di tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del
punteggio.  Le dichiarazioni di cui sopra, che non siano sottoscritte
dall'interessato   in   presenza   del  dipendente  responsabile  del
procedimento, devono essere accompagnate da fotocopia non autenticata
di  un  documento di identita' del dichiarante in corso di validita'.
L'amministrazione  procede  a  idonei controlli sulla veridicita' del
contenuto  delle dichiarazioni sostitutive. E' facolta' dei candidati
allegare  alla  domanda  in  luogo  delle dichiarazioni sostitutive i
documenti   in   carta   libera   in   originale   o  copia  conforme
all'originale, che provino legalmente il possesso dei titoli.