La  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  rende noto che, ai
sensi  degli  articoli 3  e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502,  intende  procedere all'acquisizione di disponibilita'
manageriali  per  la  nomina  dei  direttori  generali  delle aziende
sanitarie  regionali  istituite  nel  proprio  territorio, cosi' come
individuate  dalla  L.R. 30 agosto 1994, n. 12. Il rapporto di lavoro
del  direttore  generale  e' esclusivo ed e' regolato da contratto di
diritto  privato,  di  durata  non  inferiore a tre e non superiore a
cinque  anni,  rinnovabile.  Il  contenuto  di  tale  contratto ed il
relativo  trattamento  economico  sono stabiliti in base alle vigenti
disposizioni  statali e regionali. La carica di direttore generale e'
incompatibile  con  la  sussistenza  di  altro  rapporto  di  lavoro,
dipendente  o  autonomo, e determina, per i lavoratori dipendenti, il
collocamento   in   aspettativa   senza   assegni  e  il  diritto  al
mantenimento  del  posto.  Ai  sensi  dell'art. 3,  comma  9, decreto
legislativo  n. 502/1992, tale carica e', altresi', incompatibile con
la  sussistenza  di  un  rapporto  di lavoro dipendente, ancorche' in
regime  di  aspettativa senza assegni, con l'azienda sanitaria presso
la  quale  sono esercitate le funzioni. Possono presentare la domanda
coloro  che  sono  in  possesso del diploma di laurea e di esperienza
almeno  quinquennale  di  direzione tecnica o amministrativa in enti,
aziende,  strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con
autonomia  gestionale  e diretta responsabilita' delle risorse umane,
tecniche   o   finanziarie,  svolta  nei  dieci  anni  precedenti  la
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Si
precisa  che, ai fini dell'eventuale conferimento di nuovi incarichi,
anche  gli  aspiranti direttori generali gia' inseriti nell'elenco di
professionalita'  manageriali  di  cui  alla  deliberazione  giuntale
n. 1242  del  5 maggio  2000,  nonche' gli attuali direttori generali
delle  aziende  sanitarie  regionali,  dovranno ripresentare apposita
domanda.  Le  domande,  rivolte al presidente della giunta regionale,
devono  essere  indirizzate  alla Direzione regionale della sanita' e
delle  politiche  sociali, riva Nazario Sauro n. 8 - 34124 Trieste, e
consegnate  a  mano  o  inoltrate  con  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di
esclusione,  dalla  data  di  pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. A tali fini fa fede il
timbro   dell'ufficio  postale  accettante.  Qualora  il  termine  su
indicato  venisse  a cadere in giornata festiva, lo stesso si intende
prorogato  al  primo giorno successivo non festivo. Nella domanda, da
redigersi  in  carta  legale  in base al modello allegato al presente
avviso, dovra' essere dichiarato quanto segue:
      1)  la  data  ed  il  luogo  di  nascita,  nonche'  il luogo di
residenza;
      2) la cittadinanza italiana;
      3) il possesso del diploma di laurea;
      4)  il  possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica  o  amministrativa  in  enti,  aziende, strutture pubbliche o
private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita'  delle  risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei  dieci  anni  precedenti  la pubblicazione dell'avviso, cosi come
previsto   dall'art. 3-bis,   comma   3,   lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 502/1992;
      5) il codice fiscale;
      6)  il  recapito  presso  il  quale,  ad ogni effetto, dovranno
essere indirizzate le eventuali comunicazioni della regione;
      7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9
e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
    Alla  domanda dovra' essere allegato un curriculum professionale,
da  redigersi  secondo  il  modello  allegato, relativo all'attivita'
svolta  nei  dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta  Ufficiale.  Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto
del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda
ed   il   curriculum   professionale   dovranno  essere  sottoscritti
dall'aspirante  in  presenza del dipendente addetto alla ricezione di
tali  documenti,  ovvero  occorrera' allegare, agli stessi, una copia
fotostatica   non  autenticata  di  un  documento  di  identita'  del
sottoscrittore. Affinche' l'amministrazione regionale possa procedere
agli  adenpimenti  di  cui  agli  articoli 71  e  ss. del decreto del
Presidente   della   Repubblica  n. 445/2000,  nella  domanda  e  nel
curriculum  l'aspirante  dovra'  indicare tutti gli elementi utili ad
identificare  gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private
in  possesso  dei  dati  o  a  conoscenza  di stati, fatti o qualita'
personali dichiarate.
    Qualora  dai  controlli  emerga  la non veridicita' del contenuto
della   dichiarazione,   il   dichiarante   decadra'   dai   benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera. Non verranno accolte le domande:
      - pervenute oltre il termine indicato;
      -  prive  di firma ovvero sottoscritte senza l'osservanza delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli 38.  46  e  47  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
      -  non  contenenti  tutte le dichiarazioni richieste nonche' le
indicazioni e gli elementi utili per l'effettuazione dei controlli di
cui   agli  articoli 71  e  ss.  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000;
      - non corredate dal curriculum professionale;
      -  corredate dal curriculum professionale privo di firma ovvero
sottoscritto  senza  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 38,  46  e  47  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000  o non indicante tutti gli elementi utili ad identificare
i  datori  di  lavoro  presso  i quali e' stata maturata l'esperienza
lavorativa   richiesta   nonche'   le   informazioni  necessarie  per
l'effettuazione  degli  altri controlli di cui agli articoli 71 e ss.
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    L'amministrazione    regionale    declina,    sin   d'ora,   ogni
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendenti da
inesatte   o   incomplete   indicazioni   del   recapito   da   parte
dell'aspirante   o   da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda, o per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione  stessa.  L'istanza  dovra'  essere regolarmente
bollata  cosi'  come  disposto  dalla  tariffa  allegata  al  decreto
ministeriale  20 agosto  1992.  I  dati  e  le  notizie fornite dagli
aspiranti   inerenti  al  presente  avviso  verranno  utilizzate  nel
rispetto  delle  disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996,
n. 675.

                                   L'Assessore regionale alla sanita'
                                  e alle politiche sociali Santarossa