Art. 2.
    Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine
di  trenta  giorni  previsto  dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile
1995,  n. 120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995,   n. 236,  per  la  presentazione  al  rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  del  commissario
subentrante.  Decorso  tale  temine  e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.