IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per quanto applicabile; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con particolare riferimento all'art. 38, comma 4; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 maggio 1996 e successive modificazioni, che stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. All'avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono partecipare, per l'anno 2000, coloro che rivestano il grado di maresciallo capo in servizio permanente e con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2000 che ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della difesa del 3 maggio 1996: a) siano fisicamente idonei al servizio militare o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale ai servizi di istituto; b) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale per delitto non colposo; c) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego; e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a sessanta giorni. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I requisiti previsti alle lettere b), d) ed e), accertati secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice.