IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la   legge   31 luglio   1954,   n. 599,   e   successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
    Visto   il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  con
particolare riferimento all'art. 38, comma 4;
    Visto  il decreto del Ministro della difesa in data 3 maggio 1996
e   successive  modificazioni,  che  stabilisce  le  modalita'  e  le
procedure  di  valutazione  per  l'avanzamento  a scelta per esami al
grado   di  maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di  Pubblica
sicurezza;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    All'avanzamento  a scelta per esami per il conferimento del grado
di  maresciallo  aiutante  s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono
partecipare,  per  l'anno  2000,  coloro  che  rivestano  il grado di
maresciallo  capo  in  servizio  permanente e con anzianita' di grado
antecedente  al  1 gennaio  2000 che ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Ministro della difesa del 3 maggio 1996:
      a) siano  fisicamente idonei al servizio militare o siano stati
giudicati  permanentemente  non idonei in modo parziale ai servizi di
istituto;
      b) non  siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
      c) abbiano  riportato  in  sede  di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  triennio,  la  qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non siano incorsi
in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
      d) non   risultino   rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
      e) non  risultino  in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
    I  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
al  concorso.  I  requisiti  previsti  alle  lettere  b),  d)  ed e),
accertati   secondo   le  modalita'  stabilite  dall'amministrazione,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  chiusura  dei  lavori  della
commissione giudicatrice.