Art. 5.
    La  commissione  giudicatrice dell'avanzamento a scelta per esami
di  cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale del 3 maggio 1996,
sara' nominata con successivo decreto nel quale, ove necessario ed in
base  al numero dei partecipanti, potranno essere nominati uno o piu'
comitati di vigilanza che collaboreranno con la predetta commissione.
    La  commissione  potra'  altresi'  avvalersi,  per l'assolvimento
delle  proprie  competenze,  di  ausili  informatici  e  di personale
specializzato e/o tecnico.