Art. 5. La commissione giudicatrice dell'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale del 3 maggio 1996, sara' nominata con successivo decreto nel quale, ove necessario ed in base al numero dei partecipanti, potranno essere nominati uno o piu' comitati di vigilanza che collaboreranno con la predetta commissione. La commissione potra' altresi' avvalersi, per l'assolvimento delle proprie competenze, di ausili informatici e di personale specializzato e/o tecnico.