Art. 7. La procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami consistera': a) nel superamento di: una prova preliminare in forma di un test culturale - professionale; una prova scritta in forma di test su materie tecnico - professionali formulata secondo il programma allegato al presente decreto; una prova orale basata sul medesimo programma; b) nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati che hanno superato le suddette prove ai sensi degli articoli 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 del decreto del Ministro della difesa del 3 maggio 1996.