Art. 7.
    La  procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami
consistera':
      a) nel superamento di:
        una  prova  preliminare  in  forma  di  un  test  culturale -
professionale;
        una  prova  scritta  in  forma  di  test su materie tecnico -
professionali  formulata  secondo  il  programma allegato al presente
decreto;
        una prova orale basata sul medesimo programma;
      b) nella  valutazione  dei  titoli  posseduti dai candidati che
hanno  superato le suddette prove ai sensi degli articoli 4 - 7 - 8 -
9  -  10  -  11  -  12 - 13 del decreto del Ministro della difesa del
3 maggio 1996.