Art. 8. La direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Roma, 27 dicembre 2001 Il Ten. Gen.: Simeone Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta o centoventi giorni.