Art. 8.
    La  direzione  generale  per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso o
dichiarare  decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto.
      Roma, 27 dicembre 2001
Il Ten. Gen.: Simeone
    Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente ai sensi dell'art. 21 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente  della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da
presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta
o centoventi giorni.