Art. 10. Obblighi, incompatibilita', sospensioni Il corso di dottorato si svolgera' secondo le modalita' stabilite nelle convenzioni che saranno stipulate con le universita' straniere partecipanti al progetto di internazionalizzazione indicato nelle premesse. I dottorandi, inoltre, hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le attivita' previste, di presentare le relazioni orali o scritte richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei docenti del dottorato. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di studio di cui al precedente articolo 8, 2 comma, e' incrementata del 50%. Al termine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso. E' vietata la contemporanea frequenza del dottorando ad un corso di diploma universitario, di laurea, di specializzazione. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno dei predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la durata del dottorato. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione dal corso per maternita', malattia grave, servizio militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo.