Art. 4.

                           Prove di esame

    Gli esami di ammissione consistono nello svolgimento di una prova
scritta  e  di un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare
la  buona  conoscenza  di una lingua straniera, a scelta fra inglese,
francese,  spagnolo e tedesco. Gli argomenti oggetto delle prove sono
relativi al settore scientifico-disciplinare di riferimento del corso
di dottorato.
    Le  prove  di  esame  sono  tese  ad  accertare la preparazione e
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
    Per  garantire  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali nel
rispetto  dei  termini  fissati  dall'articolo  12 del regolamento di
disciplina  del  dottorato  di  ricerca  dell'Universita' degli studi
"Federico II" di Napoli, la commissione giudicatrice dovra' stabilire
contestualmente  la  data,  l'ora ed il luogo dello svolgimento della
prova  scritta  e  del  colloquio,  nonche'  la  data  ed il luogo di
affissione  dei  risultati  della prova scritta e darne comunicazione
all'amministrazione.
    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  le prove in discorso verra'
comunicato,  mediante  raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno  quindici giorni prima della data della prova scritta, le date
di  cui  al  comma  precedente,  nonche'  quella  dell'affissione dei
risultati  della  prova scritta che rappresentera' notifica ufficiale
agli interessati. Tali notizie saranno, altresi', reperibili sul sito
web: www.unina.it (pagina "dottorati di ricerca").
    Per  sostenere  le prove concorsuali i candidati dovranno esibire
uno  dei  seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
carta  di  identita',  passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto  di  pensione,  patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti  termici,  porto d'armi, tessere di riconoscimento munite di
fotografia  e  di timbro od altra segnatura equivalente rilasciata da
un'amministrazione dello Stato.
    L'assenza   del   candidato   nel  giorno,  luogo  ed  orario  di
svolgimento  di  una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.