Art. 7. Esito delle prove ed ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova. I candidati ammessi alla prova orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte. Il colloquio s'intende superato con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio.