Art. 8. Titoli di preferenza Ai fini della formazione della graduatoria di merito, i candidati che abbiano superato le prove di esame, che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma, i documenti in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio. Dai documenti dovra' risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Le categorie di cittadini che hanno preferenza, a parita' di merito, sono: gli insigniti di medaglia al valor militare; i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico o privato; gli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per fatto di guerra; gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; i feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici; i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; gli invalidi ed i mutilati civili; i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.