Art. 8.

                        Titoli di preferenza

    Ai fini della formazione della graduatoria di merito, i candidati
che  abbiano  superato  le prove di esame, che intendano far valere i
titoli  di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, dovranno presentare o far
pervenire,  a  mezzo  raccomandata all'Autorita' per la vigilanza sui
lavori  pubblici,  via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma, i documenti in
carta  semplice,  attestanti  il possesso dei titoli stessi, entro il
termine   perentorio   di   quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio.
    Dai  documenti  dovra' risultare il possesso dei titoli alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno preferenza, a parita' di
merito, sono:
      gli insigniti di medaglia al valor militare;
      i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico o
privato;
      gli orfani di guerra;
      gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico o
privato;
      i feriti in combattimento;
      gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
      i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      i  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico o privato;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
      coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno presso l'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
      i  coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
      gli invalidi ed i mutilati civili;
      i   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.