Art. 10. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto almeno trenta punti nella valutazione del complesso dei titoli.