Art. 12. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quarantotto sessantesimi nel complesso delle prove scritte purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di quarantadue sessantesimi. Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quarantadue punti. Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale. La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1, comma secondo.