Art. 2.
    Possono  prendere  parte  al concorso, sempreche' in possesso dei
requisiti  generali  di cui all'art. 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
      a) i  magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
      b) i   procuratori   dello  stato  con  la  seconda  classe  di
stipendio;
      c) i magistrati militari di tribunale;
      d) gli  avvocati  iscritti  nel  relativo albo professionale da
almeno un anno;
      e) gli  impiegati  delle  amministrazioni  dello stato, nonche'
quelli  dei due rami del parlamento e del segretariato generale della
Presidenza  della  Repubblica, nonche' il personale della provincia e
delle  amministrazioni  locali  di  cui  all'art. 9, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 212/1999, muniti di laurea in giurisprudenza o
in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche
e  attuariali,  appartenenti  alle posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno
cinque anni di anzianita' nella posizione medesima.
    I candidati dovranno risultare appartenenti al gruppo linguistico
tedesco  e  la  dichiarazione  di  appartenenza  a tale gruppo dovra'
essere  documentata  nei  modi  di  cui  all'art. 18  del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    Al  concorso  sono ammessi coloro che abbiano superato l'esame di
accertamento  di  conoscenza  delle  lingue  italiana  e  tedesca, da
certificare  mediante  attestato  di  bilinguismo  rilasciato  con le
modalita'  previste  dall'art. 4  del  citato  decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976.