Art. 2. Possono prendere parte al concorso, sempreche' in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale; b) i procuratori dello stato con la seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno; e) gli impiegati delle amministrazioni dello stato, nonche' quelli dei due rami del parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nonche' il personale della provincia e delle amministrazioni locali di cui all'art. 9, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 212/1999, muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche e attuariali, appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianita' nella posizione medesima. I candidati dovranno risultare appartenenti al gruppo linguistico tedesco e la dichiarazione di appartenenza a tale gruppo dovra' essere documentata nei modi di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Al concorso sono ammessi coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da certificare mediante attestato di bilinguismo rilasciato con le modalita' previste dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.