Art. 4.
    Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e
corredate  dei  documenti  indicati  al  decimo,  comma del  presente
articolo,  debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti
-  segretariato generale - ufficio accessi e mobilita' del personale-
via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate al segretariato generale
della  Corte  stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  anche  le domande di
ammissione  spedite  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
    Dalla  domanda  devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad
una  delle  categorie  ammesse  a  partecipare al concorso, l'ufficio
presso  il  quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio,
nonche' il relativo numero telefonico.
    I  concorrenti  sono tenuti a comunicare al segretariato generale
della  Corte  dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la
presentazione  delle  domande, per quanto riguarda l'ufficio pubblico
di prestazione del servizio e il proprio domicilio.
    I   canditati   indicati   alla  lettera  d)  dell'art. 2  devono
dichiarare, inoltre, nella domanda:
      1) la data e il luogo di nascita;
      2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
      3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      4)  le  eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti  penali  eventualmente  pendenti,  dei quali deve essere
specificata la natura;
      5)  la  posizione  rivestita  per  quanto concerne gli obblighi
militari.
    I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa
in   una   o  piu'  delle  lingue  straniere,  indicate  nell'annesso
programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
    I  candidati  hanno  facolta'  di  sostenere le previste prove di
esame  sia  nella  lingua  italiana  che  in  quella tedesca, secondo
l'indicazione da effettuarsi nella domanda di concorso.
    Tutti  i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso
di  nomina,  a  raggiungere la sede assegnata e a prestarvi' servizio
per un periodo non inferiore a dieci anni.
    La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997.
    Alla  domanda  devono  essere  allegati,  oltre ad un curriculum,
corredato  dei  titoli  necessari ai fini della valutazione di cui al
successivo  art. 10,  nel  quale  il  candidato  indichera' gli studi
compiuti,   gli  esami  superati,  i  titoli  conseguiti,  i  servizi
prestati,  le  funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita'   (scientifica,   didattica,  pubblicistica)  eventualmente
esercitata, i seguenti documenti:
      a) certificato,   rilasciato   dalla   competente  universita',
attestante  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
      b) copia  dello  stato  matricolare  civile  a  data  recente o
certificato  comprovante  l'iscrizione  nell'albo professionale degli
avvocati;
      c) attestato  di  bilinguismo di cui all'art, 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
      d) dichiarazione  di appartenenza al gruppo linguistico tedesco
rilasciata  nei  modi  indicati nell'art. 18 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 752/1976.
    Nel  caso  di  impossibilita' dimostrata da parte dei candidati a
presentare   copia   dello  stato  matricolare,  gli  stessi  possono
temporaneamente  supplire  presentando una dichiarazione che ne tenga
luogo rilasciata dal superiore abilitato.
    Non  saranno prese in considerazione le domande risultate carenti
dei  documenti  elencati  nei  punti  a), b), c) e d), salvo comunque
impossibilita' dimostrata non imputabile al candidato.
    I  suddetti  documenti  dovranno essere conformi alle norme sulle
autentiche.
    Verranno   comunque  prese  in  considerazione  le  dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e  di  atto  notorio  previste dagli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    I  candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2   hanno  facolta'  di  esibire  i  propri  lavori  giudiziari,
corredati  di  dichiarazione  del competente ufficio di cancelleria o
segreteria  che  ne  attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    I  candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta'  di  esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi  prestato,  corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo   dell'amministrazione   di   appartenenza,   che  ne  attesti
l'autenticita'.
    Le pubblicazioni che i candidati intendano esibire debbono essere
in  regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Non  e'  ammessa  la
presentazione  di  lavori  che  non  rientrino  nell'ambito  dei  due
precedenti commi.