Art. 10.

          Corso di aggiornamento e formazione professionale

    I  concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui  al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi
a  concorso  e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di
aggiornamento  e  di formazione professionale che si terra' presso le
sedi,   con   le   modalita'   e  la  durata  che  saranno  stabilite
dall'amministrazione.
    Durante  il  corso i candidati assumeranno la qualita' di allievo
sergente  perdendo  il  grado posseduto e saranno soggetti alle norme
previste   dal   "Regolamento   interno  della  scuola  sottufficiali
dell'Esercito".
    Qualora   l'allievo   dovesse   perdere   detta  qualita'  verra'
reintegrato nel grado precedentemente rivestito.
    Gli  interessati  dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento e del codice fiscale.
    Gli  ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale
che   non  si  dovessero  presentare  presso  l'ente  indicato  nella
comunicazione  di  convocazione  nel  termine fissato dalla direzione
generale,  saranno  considerati  rinunciatari  e  sostituiti, entro i
primi  quindici  giorni  di  corso,  con  altri  candidati idonei che
seguono  nella graduatoria di merito. La relativa istanza di rinuncia
dovra'  essere  comunicata  immediatamente  alla direzione generale e
dovra' essere inviata nel piu' breve tempo possibile.
    La direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati
motivi,  da  preavvisare  tramite  il  comando dell'ente o reparto di
appartenenza,  gli  aspiranti  a  differire  la presentazione fino al
quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso.
    I  concorrenti  che  non supereranno gli esami relativi alla fase
basica ed alla fase di specializzazione non saranno immessi nel ruolo
dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito.
    Le  prove  di  efficienza  operativa  costituiscono prova d'esame
durante  la  fase basica; la valutazione insufficiente in "attitudine
militare"  durante  la  fase  basica  e  la  fase di specializzazione
determina il mancato superamento degli esami relativi a tali fasi.
    La  votazione  finale  del  corso  di  aggiornamento e formazione
professionale  e'  determinata  dal punteggio in centesimi conseguito
dai  frequentatori  quale  media  aritmetica  del  voto dell'esame al
termine della fase basica e del voto dell'esame al termine della fase
di specializzazione.