Art. 5. Esclusioni Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti i concorrenti partecipano "con riserva" alla prova concorsuale. I candidati che risultassero, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti nell'art. 2, saranno in qualsiasi momento esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso o dichiarati decaduti dalla nomina a sergente, con provvedimento motivato del direttore generale o di autorita' da lui delegata.