Art. 5.

                             Esclusioni

    Nelle  more  della  verifica  del  possesso dei requisiti tutti i
concorrenti partecipano "con riserva" alla prova concorsuale.
    I  candidati  che risultassero, ad una verifica anche postuma, in
difetto  di  uno o piu' dei requisiti prescritti nell'art. 2, saranno
in  qualsiasi momento esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso
o  dichiarati  decaduti  dalla  nomina  a sergente, con provvedimento
motivato del direttore generale o di autorita' da lui delegata.