Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale o di autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
      un  ufficiale  superiore  di  grado  non inferiore a colonnello
ovvero un dirigente equiparato, presidente;
      due ufficiali superiori, membri;
      un funzionario amministrativo appartenente all'ottava qualifica
funzionale, membro;
      un ufficiale inferiore, membro;
      un  ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo,
segretario.
    La commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a) stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione della prova concorsuale;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d) valutare i titoli dei candidati;
      e) valutare la prova d'esame;
      f) formare  la  graduatoria  definitiva  di merito degli idonei
sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta;
      g) redigere  l'elenco  dei  candidati  giudicati "non idonei" e
quello degli assenti alla prova scritta.
    Tale  commissione,  in relazione a particolari esigenze operative
determinate  dallo  stato  maggiore di Forza armata potra' operare in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati nominati dalla direzione generale per il personale militare.