Art. 3. Nel caso vi siano state piu' domande, la scelta del candidato e' effettuata mediante una valutazione comparativa compiuta utilizzando i seguenti criteri: a) prioritariamente originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricompresse nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero in settori scientifico-disciplinari affini; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenza nello specifico settore disciplinare; e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; f) ogni altra attivita' scientifica utile alla valutazione del candidato. Per i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente: a) la responsabilita' didattica di insegnamenti ufficiali di corsi di laurea e diploma con riferimento al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero a settori scientifico disciplinari affini; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Il consiglio di facolta', eventualmente previa nomina di una commissione interna, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile.