Art. 3.
    Nel  caso vi siano state piu' domande, la scelta del candidato e'
effettuata  mediante una valutazione comparativa compiuta utilizzando
i seguenti criteri:
      a) prioritariamente   originalita'   ed   innovativita'   della
produzione scientifica e rigore metodologico;
      b) congruenza  dell'attivita'  del  candidato con le discipline
ricompresse  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il quale e'
bandita  la  procedura  ovvero  in  settori  scientifico-disciplinari
affini;
      c) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      d) continuita'  temporale della produzione scientifica anche in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenza  nello specifico settore
disciplinare;
      e) apporto    individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collaborazione;
      f) ogni  altra attivita' scientifica utile alla valutazione del
candidato.
    Per  i  fini  di cui al precedente comma si fa anche riferimento,
ove   possibile,  a  parametri  riconosciuti  in  ambito  scientifico
internazionale.
    Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente:
      a) la  responsabilita'  didattica  di insegnamenti ufficiali di
corsi    di   laurea   e   diploma   con   riferimento   al   settore
scientifico-disciplinare   oggetto   del   bando   ovvero  a  settori
scientifico disciplinari affini;
      b) i  servizi  prestati  negli  atenei  e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
    Il  consiglio  di  facolta',  eventualmente  previa nomina di una
commissione  interna,  entro trenta giorni dalla data di scadenza del
bando,   individua   il   candidato   idoneo  a  ricoprire  il  posto
disponibile.