Art. 10.

                          Titoli di merito

    1. Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  sono
valutati secondo i punteggi indicati in corrispondenza di ciascuno, i
seguenti titoli:
      a) diploma di maturita' - un quarto del voto conseguito;
      b) essere    stati   allievi   dell'Istituto   "U.   Maddalena"
dell'O.N.F.A. - mezzo punto;
      c) aver conseguito il titolo di studio presso scuole militari -
mezzo punto;
      d) essere   in  possesso  del  diploma  di  perito  aeronautico
conseguito  presso  uno  degli istituti tecnici aeronautici istituiti
con  decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508,
o presso analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero della
pubblica istruzione - mezzo punto;
      e) aver  superato  il  corso  di controllore del traffico aereo
(TWR-APP)  svolto  presso l'Ente nazionale assistenza al volo - mezzo
punto;
      f) essere  in  possesso di attestato comprovante il superamento
del  corso  di  cultura  aeronautica ovvero di cultura aeronautica in
meteorologia - mezzo punto;
      g) essere   in   possesso  del  diploma  di  educazione  fisica
conseguito  presso  l'Istituto  superiore di educazione fisica ovvero
del diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine;
      h) di un corso di durata triennale - mezzo punto;
      i) essere   militare   volontario   dell'Aeronautica   Militare
(ufficiali in ferma biennale e militari in ferma breve) - un punto.
    2. I  punteggi  per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono
cumulabili.  Il  punteggio  attribuito  ai titoli (con esclusione del
diploma  di  maturita) non puo' in ogni caso superare il totale di un
punto.
    3. Per essere ritenuti validi i titoli in argomento, ad eccezione
di  quello  indicato  alla  lettera  a) del presente articolo, devono
essere  posseduti  alla data di scadenza dei termini di presentazione
della  domanda  ed  indicati  in  quest'ultima  nell'apposito  spazio
riservato sul modello A.