Art. 10. Titoli di merito 1. Ai fini della formazione della graduatoria finale, sono valutati secondo i punteggi indicati in corrispondenza di ciascuno, i seguenti titoli: a) diploma di maturita' - un quarto del voto conseguito; b) essere stati allievi dell'Istituto "U. Maddalena" dell'O.N.F.A. - mezzo punto; c) aver conseguito il titolo di studio presso scuole militari - mezzo punto; d) essere in possesso del diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508, o presso analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione - mezzo punto; e) aver superato il corso di controllore del traffico aereo (TWR-APP) svolto presso l'Ente nazionale assistenza al volo - mezzo punto; f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento del corso di cultura aeronautica ovvero di cultura aeronautica in meteorologia - mezzo punto; g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica ovvero del diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine; h) di un corso di durata triennale - mezzo punto; i) essere militare volontario dell'Aeronautica Militare (ufficiali in ferma biennale e militari in ferma breve) - un punto. 2. I punteggi per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono cumulabili. Il punteggio attribuito ai titoli (con esclusione del diploma di maturita) non puo' in ogni caso superare il totale di un punto. 3. Per essere ritenuti validi i titoli in argomento, ad eccezione di quello indicato alla lettera a) del presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda ed indicati in quest'ultima nell'apposito spazio riservato sul modello A.