Art. 11. Formazione delle graduatorie finali di merito 1. Al termine delle prove di selezione la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 6 formera' una graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei. La graduatoria finale di merito sara' formata in base al punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando: il punteggio riportato nella prova riguardante l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive (seconda fase); il 25% del voto del diploma (espresso in sessantesimi) riportato al conseguimento del titolo di studio; qualora il voto del diploma sia espresso in centesimi sara' convertito proporzionalmente dalla commissione esaminatrice in sessantesimi; il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito, secondo quanto indicato al precedente art. 10. 2. A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, che non contrastino con i requisiti stabiliti all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso d'ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con provvedimento del direttore generale per il personale militare, tenendo conto dell'aliquota percentuale massima del 20% da assegnare al personale femminile. Il decreto relativo alla graduatoria dei vincitori sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.