Art. 11.

            Formazione delle graduatorie finali di merito

    1. Al   termine   delle   prove   di   selezione  la  commissione
esaminatrice  di  cui  al  precedente art. 6 formera' una graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei.
    La  graduatoria  finale  di  merito  sara'  formata  in  base  al
punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando:
      il  punteggio  riportato nella prova riguardante l'accertamento
delle qualita' culturali ed intellettive (seconda fase);
      il   25%  del  voto  del  diploma  (espresso  in  sessantesimi)
riportato  al conseguimento del titolo di studio; qualora il voto del
diploma  sia espresso in centesimi sara' convertito proporzionalmente
dalla commissione esaminatrice in sessantesimi;
      il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito,
secondo quanto indicato al precedente art. 10.
    2. A  parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso
dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
che  non  contrastino con i requisiti stabiliti all'art. 11, comma 2,
del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso d'ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.
    L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei
vincitori   saranno  formalizzate  con  provvedimento  del  direttore
generale  per  il  personale  militare,  tenendo  conto dell'aliquota
percentuale massima del 20% da assegnare al personale femminile.
    Il   decreto   relativo  alla  graduatoria  dei  vincitori  sara'
pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.