Art. 5. Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti parteciperanno con riserva a tutti gli accertamenti/prove previsti dal presente decreto. I candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non in possesso dei requisiti prescritti, saranno, con provvedimento motivato del direttore generale o di autorita' da lui delegata, esclusi dal concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del corso stesso. I candidati di sesso femminile, qualora si trovino nella posizione concorsuale prevista al successivo art. 9, punto 2), lettera a), comma 2, saranno escluse dal concorso.