Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale e' cosi' composta: un ufficiale dell'Aeronautica di grado pari o superiore a colonnello, presidente; due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri; un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, segretario. La commissione esaminatrice provvedera' agli adempimenti riguardanti le prove e gli accertamenti previsti nel presente decreto, valutera' i titoli di merito di cui al successivo art. 10 e formera' la graduatoria della fase di preselezione e la graduatoria finale di merito. In relazione a particolari esigenze determinate da circostanze attualmente non valutabili ne' prevedibili, la commissione esaminatrice potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi preventivamente stabiliti, avvalendosi anche dell'ausilio di sottocommissioni e/o di comitati di vigilanza appositamente nominati dalla Direzione generale per il personale militare. Per l'effettuazione degli accertamenti psicofisicologici ed attitudinali di cui ai successivo, art. 9, punto 2) - prima fase, la commissione esaminatrice si avvarra' di rispettive commissioni appositamente nominate dalla Direzione generale per il personale militare.