Art. 9.
    Per  il  primo  anno,  ai  vincitori  verra'  erogata la borsa di
studio,  a  partire dalla quindicina successiva del mese di inizio di
effettiva frequenza, in mensilita' pari ad un dodicesimo dell'importo
globale per i mesi di effettiva frequenza.
    La  o  le  mensilita'  che vanno dal 1 novembre del primo anno di
corso  al  giorno  di inizio della frequenza, verranno corrisposte al
dottorando al momento del deposito della tesi di dottorato.