Art. 5.
    La  commissione giudicatrice del concorso per esame di ammissione
al  corso  di  dottorato  e'  nominata  dal  rettore  su proposta del
collegio dei docenti.
    Essa   e'   composta   da   tre  docenti  di  ruolo  dei  settori
scientifico-disciplinari  cui  si  riferisce  il corso, a cui possono
essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche o private di
ricerca.
    La  commissione deve concludere lavori entro novanta giorni dalla
nomina.