Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero: titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati; I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione; b) l'appartenenza alla categoria di soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68: b) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita'; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; b) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; b) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; c) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); d) eta' non inferiore agli anni 18; e) godimento dei diritti politici; f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; g) non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per il persistente insufficiente rendimento; Non possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale: ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge n. 622/1996. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della pubblica amministrazione a norma dell'art. 40 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati licenziati ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge n. 622/1996. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica italiana; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame. I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta, in qualunque momento, con motivato provvedimento del dirigente della direzione risorse umane e notificato all'interessato con lettera raccomandata a.r..