Art. 7.

                          Titoli valutabili

    Gli   esami,   di   cui   all'allegato  programma  (allegato  1),
consisteranno  in  due  prove  scritte (una prova teorica e una prova
teorico-pratica) e una prova orale.
    Il  punteggio  complessivo  attribuibile  alle prove e' pari a 60
punti  ed  e'  calcolato  sommando  la media del punteggio conseguito
nelle prove scritte ed il punteggio della prova orale.
    Ai  titoli  sara'  attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
regolamento  emanato  con  decreto  rettorale  n. 249 di data 1 marzo
2001,  un  punteggio  complessivo pari a 30/90 del totale dei punti a
disposizione.
    Essendo  determinato  in 90 punti il punteggio massimo, ai titoli
potranno essere attribuiti un massimo di 30 punti.
    Sono valutabili i seguenti titoli:
      a) titolo di studio con esclusivo riferimento a quello previsto
per  la  partecipazione al concorso (tenuto conto della valutazione o
del giudizio riportato), sino ad un massimo di 10 punti;
      b) anzianita'    di    servizio   prestato   presso   pubbliche
amministrazioni  o  presso privati, inerente il profilo professionale
richiesto dal bando, con particolare riconoscimento del servizio reso
a  tempo  determinato presso le Universita', sino ad un massimo di 15
punti;
      c) idoneita'  in  concorsi banditi da pubbliche amministrazioni
per  posizioni  analoghe a quella messa a concorso, sino a un massimo
di 5 punti.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata, dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle
prove  scritte  e  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Le  prove di esame si svolgeranno in Trento secondo il calendario
e nel luogo che sara' comunicato a ciascun candidato mediante lettera
raccomandata  a.r.,  non  meno  di  quindici  giorni prima della data
stabilita  per  l'effettuazione delle prove stesse. I quindici giorni
sono  da  calcolare  a  decorrere dal giorno in cui l'amministrazione
consegna le lettere all'ufficio postale per la spedizione.
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso quale ne sia la causa.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove, i candidati dovranno
essere  muniti  di  idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del
termine di validita) documento di riconoscimento.
    Sono considerati idonei i seguenti documenti:
      tessera  di  riconoscimento  rilasciata  dalle  amministrazioni
dello Stato;
      tessera postale;
      porto d'armi;
      patente;
      passaporto;
      carta d'identita'.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
    Le  sedute  della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    La  prova  orale  si  intende superata solo da quei candidati che
abbiano riportato una votazione minima di 21/30 o equivalente.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice  formera'  l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
    L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione  sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
    La  valutazione  complessiva  e'  determinata  sommando  al  voto
conseguito  nella  valutazione dei titoli la media dei voti riportati
nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.
    A  tutti  i candidati sara' data la possibilita' di effettuare le
prove  concorsuali  tenendo  in  considerazione  la certificazione di
necessita'  di ausili e/o tempi aggiuntivi (legge 5 febbraio 1992, n.
104)   presentata   dal   candidato   unitamente   alla   domanda  di
partecipazione al concorso.