Art. 7. Titoli valutabili Gli esami, di cui all'allegato programma (allegato 1), consisteranno in due prove scritte (una prova teorica e una prova teorico-pratica) e una prova orale. Il punteggio complessivo attribuibile alle prove e' pari a 60 punti ed e' calcolato sommando la media del punteggio conseguito nelle prove scritte ed il punteggio della prova orale. Ai titoli sara' attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1 marzo 2001, un punteggio complessivo pari a 30/90 del totale dei punti a disposizione. Essendo determinato in 90 punti il punteggio massimo, ai titoli potranno essere attribuiti un massimo di 30 punti. Sono valutabili i seguenti titoli: a) titolo di studio con esclusivo riferimento a quello previsto per la partecipazione al concorso (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato), sino ad un massimo di 10 punti; b) anzianita' di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni o presso privati, inerente il profilo professionale richiesto dal bando, con particolare riconoscimento del servizio reso a tempo determinato presso le Universita', sino ad un massimo di 15 punti; c) idoneita' in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per posizioni analoghe a quella messa a concorso, sino a un massimo di 5 punti. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata, dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Le prove di esame si svolgeranno in Trento secondo il calendario e nel luogo che sara' comunicato a ciascun candidato mediante lettera raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle prove stesse. I quindici giorni sono da calcolare a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione consegna le lettere all'ufficio postale per la spedizione. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del termine di validita) documento di riconoscimento. Sono considerati idonei i seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente; passaporto; carta d'identita'. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. La prova orale si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 o equivalente. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La valutazione complessiva e' determinata sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale. A tutti i candidati sara' data la possibilita' di effettuare le prove concorsuali tenendo in considerazione la certificazione di necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi (legge 5 febbraio 1992, n. 104) presentata dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.