Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
cosi' come determinato ai sensi dell'art. 7.
    Sono  dichiarati  vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di cui al comma precedente.
    Con  provvedimento  del  dirigente  della direzione risorse umane
sara' approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori.
    In  ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487 la
graduatoria  di  merito  e  quella  dei vincitori, saranno pubblicate
mediante  affissione  all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di  Trento  sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;  dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
    L'amministrazione   si   riserva,   ai   sensi  dell'art.  8  del
regolamento  emanato  con  decreto  rettorale  n. 249 di data 1 marzo
2001,  la  possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio  e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle
risorse  economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito,
per  un  periodo  non  superiore  a  ventiquattro  mesi dalla data di
approvazione  delle  stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti
di lavoro a tempo determinato o indeterminato.