Art. 8. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, cosi' come determinato ai sensi dell'art. 7. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma precedente. Con provvedimento del dirigente della direzione risorse umane sara' approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 la graduatoria di merito e quella dei vincitori, saranno pubblicate mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Trento sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1 marzo 2001, la possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.