Art. 10. Nomina e periodo di prova Con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato il vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti prescritti, sara' inquadrato nella categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova, che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, ha la durata di tre mesi. Ai fini del compimento di tale periodo, si terra' conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Decorsa la meta' di tale periodo, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.