Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame, riportate nell'allegato A al presente bando che ne costituisce parte integrante, consistono in due prove scritte e in una prova orale. I candidati, durante l'espletamento delle prove scritte, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati solo se autorizzati dalla commissione esaminatrice. Il diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte. La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente.