Art. 9. Presentazione dei documenti di rito Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare, in conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. - comparto universita' - un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il vincitore e' tenuto a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto di lavoro, i sottoelencati documenti: 1) certificato medico (in bollo) di idoneita' fisica al lavoro rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi', una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non e' di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti; 2) fotografia recente. All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore del concorso dovra' rendere, altresi', su apposito modello predisposto dall'ufficio personale tecnico-amministrativo, una dichiarazione sostitutiva su fatti e qualita' personali ai sensi della legge n. 15/1968, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, inoltre, dovra' sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria responsabilita', salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del C.C.N.L. - comparto universita' - stipulato in data 9 agosto 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 58 decreto legislativo n. 29/1993. Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art. 4 della legge n. 104/1992.