Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    Il  candidato  utilmente  collocato  nella  graduatoria di merito
sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, a
stipulare,  in  conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. - comparto
universita'  - un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
    Il  vincitore e' tenuto a presentare, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto
di lavoro, i sottoelencati documenti:
      1)  certificato medico (in bollo) di idoneita' fisica al lavoro
rilasciato  dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da
un  ufficiale  sanitario e attestante la sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano  mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno
menomazioni   fisiche   e'  richiesta,  altresi',  una  dichiarazione
dell'ufficiale  sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e
il  grado della mutilazione o invalidita', non e' di pregiudizio alla
salute  ed  alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza
degli impianti;
      2)  fotografia  recente.  All'atto  della stipula del contratto
individuale  di  lavoro  il  vincitore  del  concorso dovra' rendere,
altresi',  su  apposito  modello  predisposto  dall'ufficio personale
tecnico-amministrativo,  una  dichiarazione  sostitutiva  su  fatti e
qualita'  personali  ai sensi della legge n. 15/1968, del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 403/1998 e del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 445/2000  e,  inoltre, dovra' sottoscrivere una
dichiarazione,   sotto   la  propria  responsabilita',  salvo  quanto
disposto dall'art. 18, comma 8, del C.C.N.L. - comparto universita' -
stipulato  in  data  9 agosto  2000,  di  non avere altri rapporti di
impiego  pubblico  o  privato  e  di  non  trovarsi  in nessuna delle
situazioni   di   incompatibilita'  richiamate  nell'art. 58  decreto
legislativo n. 29/1993.
    Per  i  portatori  di  handicap  si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge n. 104/1992.