Art. 8. Assunzione in servizio I candidati utilmente collocati in graduatoria, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione ed accertato il permanere della compatibilita' finanziaria, saranno invitati a stipulare ai sensi e per le ipotesi di cui all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro, un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. I candidati chiamati saranno tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e, precisamente, una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le seguenti indicazioni: luogo e data di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; titolo di studio; posizione agli effetti degli obblighi militari. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare i requisiti di idoneita' specifica per le singole funzioni che i candidati saranno chiamati a ricoprire.