Art. 8.

                       Assunzione in servizio

    I  candidati  utilmente collocati in graduatoria, compatibilmente
con  le esigenze dell'amministrazione ed accertato il permanere della
compatibilita'  finanziaria,  saranno invitati a stipulare ai sensi e
per  le  ipotesi  di  cui  all'art. 19  del  C.C.N.L.,  un  contratto
individuale di lavoro a tempo determinato.
    I  candidati  chiamati  saranno tenuti a presentare, entro trenta
giorni   dalla  data  della  stipulazione  del  contratto  di  lavoro
individuale,  la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti
e,  precisamente,  una dichiarazione sostitutiva di certificazione di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente le seguenti indicazioni:
      luogo e data di nascita;
      residenza;
      cittadinanza;
      godimento dei diritti politici;
      stato civile;
      titolo di studio;
      posizione agli effetti degli obblighi militari.
    L'amministrazione   si   riserva  la  facolta'  di  verificare  i
requisiti  di  idoneita'  specifica  per  le  singole  funzioni che i
candidati saranno chiamati a ricoprire.