Art. 11. Graduatoria La commissione di cui al precedente art. 10 redigera' la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio riportato dai candidati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) nella selezione culturale e sulla base del punteggio riportato dai candidati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) nella valutazione dei titoli. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta', ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge 5 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 9 dell'art. 8 della legge 16 giugno 1998, n. 191. La suddetta graduatoria sara' approvata con decreto adottato dalla Direzione generale per il personale militare.