Art. 12.

                       Esclusione dal concorso

    1. La Direzione generale per il personale militare puo' escludere
in  ogni  momento  dall'arruolamento  o dall'incorporazione qualsiasi
aspirante   che   non   fosse  ritenuto  in  possesso  dei  requisiti
prescritti.
    2.  Nei  confronti  dei  candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti  dal  presente  decreto  sara'  disposta,  con provvedimento
motivato adottato dalla Direzione generale per il personale militare:
      l'esclusione   dall'arruolamento,  se  utilmente  collocati  in
graduatoria;
      la revoca della ferma, se gia' arruolati.