Art. 13.

                        Ammissione alla ferma

    1.   Saranno   dichiarati  vincitori  ed  ammessi  alla  ferma  i
concorrenti  utilmente collocati nella graduatoria di merito e tratti
dalla stessa secondo i seguenti criteri di priorita'.
    Dalla   suddetta   graduatoria   saranno  tratti,  in  ordine  di
priorita',  millecinquanta  idonei provenienti dalla categoria di cui
all'art. 1,  comma 2,  lettera b)  del bando, destinati a ricoprire i
posti previsti per il personale di sesso maschile.
    Qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1,  comma 2, lettera b) non fosse sufficiente a ricoprire il
suddetto  numero  di  posti,  si  attingera'  secondo  l'ordine della
graduatoria,   agli   idonei   appartenenti  alla  categoria  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera a) di sesso maschile.
    Dalla  stessa  graduatoria saranno tratti, in ordine di priorita'
quattrocentocinquanta candidati idonei di sesso femminile provenienti
dalla  categoria  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera a) del bando,
destinati  a  ricoprire  i  posti  previsti per il personale di sesso
femminile.
    Qualora  il  numero  degli idonei di sesso femminile appartenenti
alla  categoria  di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del bando non
fosse  sufficiente a soddisfare l'aliquota prevista per i concorrenti
di sesso femminile, si provvedera' a raggiungere l'entita' stessa con
i  rimanenti  idonei  appartenenti  alla  categoria  di cui al citato
art. 1,  comma 2,  lettera b) e in subordine, con gli idonei di sesso
maschile  appartenenti  alla  categoria  di  cui  allo stesso art. 1,
comma 2, lettera a).
    2.  L'ammissione  alla ferma breve decorrera' quanto agli effetti
giuridici  ed  amministrativi  dalla  data di incorporazione presso i
Reggimenti addestramento volontari.
    L'incorporazione  avverra'  nei  tempi e nei modi stabiliti dalla
Forza armata.
    3.   I   volontari   in  ferma  annuale  in  servizio,  aspiranti
all'arruolamento  previsto  dal  presente decreto, possono, a domanda
chiedere  il  prolungamento  della  ferma  contratta  per  il periodo
strettamente  necessario alla conclusione delle procedure concorsuali
ed  eventualmente  al  successivo  transito in ferma breve che potra'
avvenire,  pertanto,  senza soluzione di continuita'. La non avvenuta
incorporazione   quale  volontario  in  ferma  breve  comportera'  il
collocamento   in   congedo   degli   interessati.   La   domanda  di
trattenimento  dovra'  essere  inoltrata  al Ministero della difesa -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  II reparto - 6a
divisione,  via  XX  Settembre  n. 123/A  -  00187  Roma,  a cura dei
reggimenti  interessati,  a  mezzo  corriere,  in tempo utile (trenta
giorni) per la definizione entro la data di previsto congedo.
    4.  All'atto dell'incorporazione i vincitori verranno sottoposti,
da  parte  del  dirigente  del  servizio  sanitario dell'Ente, ad una
visita  medica  d'incorporazione  per  verificare il mantenimento dei
requisiti  fisici. Qualora risultino "non idonei" per qualsiasi causa
gli  stessi  saranno  immediatamente  inviati alla commissione medica
ospedaliera  dell'ospedale militare per l'accertamento dell'idoneita'
fisica  alservizio militare quale volontario in ferma breve. Nel caso
di  giudizio di non idoneita' o di temporanea non idoneita' superiore
a  quindici  giorni,  gli  aspiranti  saranno  immediatamente esclusi
dall'arruolamento  con  provvedimento della Direzione generale per il
personale militare. Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.
    5. I vincitori ammessi all'arruolamento, che non si presenteranno
presso  gli  enti  addestrativi  nel  termine fissato dalla Direzione
generale  per  il  personale  militare nella lettera di convocazione,
saranno considerati rinunciatari.
    6.  La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta'  di  ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito  a  rinuncia  da  parte  dei  vincitori  o  a  decadenza  o a
esclusione dal diritto di essere ammessi all'arruolamento, convocando
entro  venti  giorni  dalla  data prevista per l'incorporazione altri
concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.
    7.   In   caso  di  eventuali  dimissioni  o  proscioglimento  il
volontario in ferma breve dovra':
      se   non  ha  ancora  assolto  gli  obblighi  di  leva,  essere
reimpiegato  per  il completamento degli stessi in altra unita' della
Forza  armata, all'uopo indicata dallo Stato Maggiore dell'Esercito -
Reparto impiego del personale - Ufficio impiego militari di truppa;
      se  ha gia' assolto gli obblighi di leva, essere ricollocato in
congedo illimitato.