Art. 15. Disposizioni amministrative 1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi delle prove sono a carico dei candidati che, per l'acquisto del biglietto ferroviario, potranno usufruire della riduzione di cui alla prevista tariffa. Il documento che da' diritto alla concessione potra' essere rilasciato dal distretto militare piu' vicino al luogo di residenza, previa esibizione della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione al concorso ovvero della lettera di convocazione per le selezioni fisio-psico-attitudinali. 2. Durante le fasi relative alle sopracitate selezioni fisio-psico-attitudinali, i concorrenti potranno usufruire, compatibilmente con le disponibilita' logistiche del momento, di vitto e alloggio a carico del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Per i concorrenti alle armi i viaggi in ferrovia sopra citati saranno considerati, a tutti gli effetti, per servizio. 3. I concorrenti in servizio militare potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari fino ad un massimo di cinque giorni. Qualora il concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' la suddetta licenza straordinaria sara' computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.