Art. 15.

                     Disposizioni amministrative

    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  le  sedi  delle  prove  sono  a  carico  dei  candidati che, per
l'acquisto   del  biglietto  ferroviario,  potranno  usufruire  della
riduzione  di cui alla prevista tariffa. Il documento che da' diritto
alla concessione potra' essere rilasciato dal distretto militare piu'
vicino  al luogo di residenza, previa esibizione della documentazione
comprovante  l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso  ovvero  della  lettera di convocazione per le selezioni
fisio-psico-attitudinali.
    2.   Durante   le   fasi   relative  alle  sopracitate  selezioni
fisio-psico-attitudinali,    i    concorrenti   potranno   usufruire,
compatibilmente  con  le  disponibilita'  logistiche  del momento, di
vitto  e  alloggio  a  carico  del Centro di selezione e reclutamento
nazionale  dell'Esercito.  Per  i  concorrenti  alle armi i viaggi in
ferrovia  sopra  citati saranno considerati, a tutti gli effetti, per
servizio.
    3.   I   concorrenti   in   servizio  militare  potranno  fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami militari fino ad un massimo di cinque giorni.
Qualora  il  concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti
dalla  sua volonta' la suddetta licenza straordinaria sara' computata
come licenza ordinaria dell'anno in corso.