Art. 6.

  Ammissione agli accertamenti dell'idoneita' al servizio militare

    1.  Saranno  ammessi agli accertamenti dell'idoneita' al servizio
militare   di  cui  al  successivo  art. 7,  secondo  l'ordine  della
graduatoria   provvisoria   di   cui  al  suddetto  art. 5,  comma 8,
milletrecen-tocinquanta  aspiranti idonei di sesso femminile e quelli
che     abbiano     riportato     lo     stesso     punteggio     del
milletrecentocinquantesimo classificato.
    2. Gli aspiranti idonei di sesso maschile di cui alla graduatoria
citata   all'art. 5,  comma 8,  saranno  ammessi  successivamente  ai
predetti  accertamenti fisio-psico-attitudinali qualora il numero dei
posti  previsto  per gli aspiranti di sesso maschile non possa essere
totalmente  coperto con gli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1,   comma 2,  lettera  b)  del  bando  e  risultanti  dalla
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11.