Art. 6. Ammissione agli accertamenti dell'idoneita' al servizio militare 1. Saranno ammessi agli accertamenti dell'idoneita' al servizio militare di cui al successivo art. 7, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al suddetto art. 5, comma 8, milletrecen-tocinquanta aspiranti idonei di sesso femminile e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del milletrecentocinquantesimo classificato. 2. Gli aspiranti idonei di sesso maschile di cui alla graduatoria citata all'art. 5, comma 8, saranno ammessi successivamente ai predetti accertamenti fisio-psico-attitudinali qualora il numero dei posti previsto per gli aspiranti di sesso maschile non possa essere totalmente coperto con gli idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del bando e risultanti dalla graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11.