Art. 9. Valutazione dei titoli Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), ai quali sia stato verificato il possesso del profilo sanitario richiesto, la commissione di cui al successivo art. 10 provvedera' alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il relativo punteggio, espresso in centesimi, per ciascuno degli aspiranti stessi: a) profilo sanitario: per ogni coefficiente 2 posseduto punti 0,11 (min. 0,99 punti); per ogni coefficiente 1 posseduto punti 2,22 (max 19,98 punti); b) titolo di studio: diploma di scuola media superiore o titolo superiore ed equipollenti punti 2; diploma di media inferiore punti 0; c) posizione di servizio: volontari in ferma annuale punti 4,02; in servizio di leva obbligatorio punti 0.