Art. 9.

                       Valutazione dei titoli

    Per  gli  aspiranti  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera b), ai
quali   sia  stato  verificato  il  possesso  del  profilo  sanitario
richiesto,  la  commissione  di cui al successivo art. 10 provvedera'
alla  valutazione  dei  sottoindicati  titoli  assegnando il relativo
punteggio,  espresso  in  centesimi,  per  ciascuno  degli  aspiranti
stessi:
      a) profilo sanitario:
        per  ogni  coefficiente  2  posseduto  punti  0,11 (min. 0,99
punti);
        per  ogni  coefficiente  1  posseduto  punti  2,22 (max 19,98
punti);
      b) titolo di studio:
        diploma  di  scuola  media  superiore  o  titolo superiore ed
equipollenti punti 2;
        diploma di media inferiore punti 0;
      c) posizione di servizio:
        volontari in ferma annuale punti 4,02;
        in servizio di leva obbligatorio punti 0.