Art. 4. Titoli valutabili 1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: ===================================================================== |fino a un massimo di punti: ===================================================================== a) attività lavorativa comunque| prestata presso l'Università o altre| pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per| ogni bimestre fino ad un massimo di punti| 9) ulteriore punteggio per attività| svolte presso l'Università (punti 1 per| anno fino ad un massimo di punti 3)|12 --------------------------------------------------------------------- b) idoneità a precedenti procedure| selettive della categoria di riferimento| o superiori|6 --------------------------------------------------------------------- c) altri titoli a giudizio della| commissione: specializzazioni| post-laurea, compresi master, dottorato| ecc., attestati di qualificazione,| specializzazione con esame finale,| pubblicazioni, borse di studio|12 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Qualora lo svolgimento di prove pratiche non produca un elaborato scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica. 3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.